LE CONVENZIONI CON I COMUNI

La convenzione è un accordo tra il Consorzio Nazionale Acciaio e il Comune, stipulato per regolamentare i reciproci obblighi e diritti nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali, in attuazione delle disposizioni di legge previste dal DECRETO 152/06 e dalle disposizioni dell’ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI e dell’ALLEGATO TECNICO imballaggi ferrosi.
Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da raccolta differenziata.

Il Convenzionato è il soggetto che svolge, sul territorio, la raccolta differenziata (RD): può essere un singolo Comune, un Consorzio di Comuni, un’azienda municipalizzata o un’azienda privata delegata dal Comune stesso.
Non vengono stipulate convenzioni con soggetti privati non delegati dal Comune, con privati cittadini o con piattaforme presso cui i Comuni conferiscono il materiale proveniente da RD.

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI
L’accordo quadro Anci-CONAI è il documento sottoscritto dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e il Consorzio Nazionale Imballaggi finalizzato alla regolamentazione della raccolta differenziata (RD) di tutte le filiere merceologiche dei rifiuti di imballaggio. Lo scopo è perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatto sull’ambiente della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché fornire opportuna informazione ai consumatori e ai soggetti interessati.

In sintesi, l’accordo quadro ANCI-CONAI sancisce che:
- il CONAI assicuri il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla RD;
- i Comuni debbano realizzare, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità del servizio, il coordinamento della gestione dei rifiuti (anche tramite i gestori del servizio) e la realizzazione di un adeguato sistema di RD;
- il CONAI si faccia carico della promozione, organizzazione e partecipazione di iniziative di comunicazione, verso tutti i soggetti interessati;
- il CONAI riconosca ai Comuni, tramite i consorzi di filiera o loro delegati, i corrispettivi per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture preposte;
- il CONAI erogherà tramite i Consorzi di filiera ulteriori corrispettivi per lavorazioni di pre-trattamento e/o valorizzazione delle frazioni raccolte laddove previsti;
- il corrispettivo, espresso in euro per tonnellata venga erogato solo qualora il materiale rispetti determinati standard qualitativi;
- tale corrispettivo venga revisionato e attualizzato annualmente;
- la RD sia la prima opzione da sostenere, promuovere e incentivare. Sancisce anche che in una logica di gestione integrata del rifiuto siano consentite e sostenute con apposti accordi anche altre opzioni da affiancare alla prima;
- l’Accordo Quadro ha durata di 5 anni; quello attualmente valido è in vigore dal 1 gennaio 2004;
- esista un comitato di coordinamento e un comitato di verifica della corretta applicazione dell’Accordo, di cui fanno parte esperti designati da ANCI e CONAI.
- vengano definiti allegati tecnici per la gestione di ogni specifico flusso di imballaggio.

Scarica Accordo Quadro Anci-CONAI
Oltre al presente Accordo ci sono 5 allegati tecnici, uno per ciascuna tipologia di materiale trattato dai consorzi di filiera ad esclusione del vetro, all’interno dei quali si trovano informazioni più precise sulla gestione dei rifiuti di imballaggio.

Scarica Allegato tecnico imballaggi ferrosi
L’allegato tecnico imballaggi ferrosi definisce le forme di gestione e valorizzazione economica specifiche per i flussi di imballaggio in acciaio provenienti dalla raccolta differenziata svolta su superficie pubblica

In visione il testo della Convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggio ferroso; la Convenzione viene compilata direttamente dal personale dell’Area Tecnica del CNA con le informazioni fornite e inviate dai soggetti interessati

PASSI DA SEGUIRE PER STIPULARE UNA CONVENZIONE

01) Progettare un sistema di RD che preveda anche la raccolta dei rifiuti di imballaggi di acciaio.
02) Prevedere un sistema di separazione dei vari materiali se la RD viene effettuata insieme ad altre tipologie di imballaggio.
03) Prevedere un’area di stoccaggio per il deposito del materiale: il ritiro da parte dell’Operatore CNA è realizzabile quando vengano raccolte almeno 15 tonnellate di imballaggi in acciaio.
04) Verificare la presenza di impurità nel materiale accumulato (deve essere minore al 20% affinché sia possibile stipulare la Convenzione); il corrispettivo erogato dal CNA è proporzionale alla percentuale di impurità contenute ed individua 4 fasce di qualità.
05) Prendere visione dell’Allegato 1 e dell’Allegato 2 della Convenzione.
06) Avanzare richiesta ufficiale di stipula della Convenzione al CNA mediante una lettera anticipata a mezzo fax. Il Comune, o la Società da esso delegata allo svolgimento della RD, compilano l’Allegato 4.
07) Nel caso in cui la Convenzione debba essere stipulata con una Società privata dovranno necessariamente essere allegate alla richiesta le deleghe dei comuni per la Società (come impostato nell’Allegato 3).
08) Inviare al CNA, a mezzo fax o tramite e-mail, l’Allegato 5 debitamente compilato nelle sue parti. Il CNA può così procedere alla compilazione della Convenzione.
09) Il CNA individua e contatta l’azienda in grado di riqualificare il materiale (Operatore), che provvederà ad avviarlo a riciclo presso acciaierie.
10) La Convenzione viene firmata per approvazione dalla Direzione del CNA, poi inoltrata per visone e approvazione all’Operatore e al Convenzionato.
11) Nell’Allegato 6 sono contenuti i riferimenti e le modalità per la fatturazione.

NB: È possibile contattare l’area tecnica del CNA in qualsiasi momento, per ottenere informazioni o chiarimenti sulla procedura di attivazione della Convenzione.

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